Statuto - Sito della Parrocchia Sant'Andrea di Cordovado PN

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Statuto

C.P.A.E.

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STATUTO
del
CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI



Premessa
La Chiesa, fondata dal Signore Gesù, è costituita da un elemento umano e da un elemento
divino. È organismo visibile e sociale, che lo Spirito vivifica e fa crescere (cfr. LG 8). Essa si serve
delle cose temporali nella misura richiesta dalla propria missione (cfr. GS 76). Usando le risorse
economiche necessarie la Chiesa non può contraddire l’imperativo evangelico della povertà, che
vale non soltanto per i singoli fedeli, ma anche per la realtà istituzionale e per le modalità d’azione
della Chiesa stessa. La rinuncia a mezzi e risorse imponenti è manifestazione e garanzia di totale
fiducia nello Spirito del Risorto ed è segno e condizione di credibilità dell’opera evangelizzatrice.
La subordinazione costitutiva dell’uso dei beni temporali alle caratteristiche e alle esigenze della
missione è molto importante.
Rimane però il fatto che la Chiesa, proprio per svolgere la sua missione evangelizzatrice ha
bisogno di mezzi e di risorse. Non si potrebbe altrimenti sostenere le molteplici attività pastorali né
dare risposta alle crescenti esigenze della carità. Da queste constatazioni nasce il diritto, che è
espressione della libertà religiosa dovuta ad ogni confessione, di acquistare e di possedere beni
adeguati. E contemporaneamente nascono l’esigenza di una costante educazione dei fedeli a
“sovvenire alle necessità della Chiesa” e il dovere di dare testimonianza sempre più trasparente
nella gestione dei beni economici.

Il Consiglio per gli Affari Economici è l’organismo che nelle comunità parrocchiali è chiamato
ad esercitare la partecipazione e la corresponsabilità sia nel reperimento delle risorse necessarie,
sia nell’amministrazione delle stesse. Il C.P.A.E. ha il compito di aiutare le molteplici iniziative di
bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando l’audacia della carità con la competenza e la
prudenza necessarie, favorendo un autentico spirito di famiglia nella comunità cristiana.





Art. 1 Natura
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, richiesto dal Codice di Diritto canonico (canoni
537 e 1280) è l’organo di amministrazione dei beni e delle disponibilità della Parrocchia, nel
rispetto delle norme del diritto universale e particolare e del presente Statuto, ed è presieduto dal
Parroco (cfr. canoni 225, 228).

Art. 2 Fini
Il C.P.A.E. ha i seguenti fini:
a) amministrare i beni della Parrocchia e le disponibilità economiche assicurate dalle offerte
volontarie fatte dai fedeli durante lo svolgimento del ministero pastorale e versate
doverosamente nella cassa parrocchiale (cfr. canoni 531, 551 e 1267) al fine di provvedere al
sostentamento ed alle spese relativi agli Operatori pastorali della Parrocchia, e di assicurare i
mezzi economici necessari alla varie attività pastorali programmate dalla Comunità;
b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione che di fatto modificano lo stato
patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti da sottoporre
poi all’approvazione del Vescovo per la loro validità, e per i quali vanno osservate le
disposizioni canoniche (cfr. Canone 1281 e il decreto vescovile 4.4.1987) e civili;
c) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo della Parrocchia, elencando le voci di
entrata e di spese prevedibili per i vari bisogni della Parrocchia (attività pastorali, caritative,
onesto sostentamento del Clero ecc.) e individuandone i relativi mezzi di copertura economica;
d) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, della cassa parrocchiale e approvare alla fine
di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il
rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il 31 marzo di
ogni anno;
e) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto
appartiene alla Parrocchia, usando particolare cura e premura per il patrimonio artistico e storico
(a tale scopo deve essere redatto e annualmente aggiornato lo stato patrimoniale e l’inventario,
comprendente pure tutti i beni mobili della Parrocchia), il deposito di relativi atti e documenti
presso la Curia diocesana (cfr. canoni 1283 § 2, 3; 1284 § 2 e 9) e l’ordinata archiviazione delle
copie negli uffici parrocchiali;
f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle
varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cfr. canoni
222, 1260 e 1261).

Art. 3 Composizione
Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario Parrocchiale, e da
quattro o sei membri, designati dal Parroco stesso dopo aver sentito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale ed eventuali persone prudenti della Parrocchia (cfr. can. 228).
Tra i membri designati dovrà essere indicata la persona quale incaricato parrocchiale per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa (come voluto dalla C.E.I. nella XLV Assemblea
Generale)
Tali Consiglieri designati, di sicura moralità, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di
valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile, in diritto ed
in economia, devono essere confermati dal Vescovo diocesano con suo decreto, almeno 15 giorni
prima del loro insediamento.
I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Per la
durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati
motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario Diocesano.
Con la vacanza della Parrocchia il C.P.A.E. rimane in carica fino alla nomina del nuovo Parroco per
gli atti di normale amministrazione. I Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e con senso
di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell’esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e
delle sue finalità pastorali (cfr. canoni 1281 e 1286).

Art. 4 Incompatibilità
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di
consanguineità o di affinità, e quanti hanno in atto rapporti economici con la Parrocchia (cfr. can.
492 § 3).
È opportuno che non faccia parte del Consiglio chi ricopre cariche nelle Istituzioni e nelle
Amministrazioni Pubbliche.

Art. 5 Presidente
Spetta al Presidente:
a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
b) la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
c) la presidenza delle singole riunioni;
d) la designazione del Segretario, dopo aver consultato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 6 Poteri del Consiglio
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha funzione consultiva e non deliberativa. In esso
tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della
Parrocchia in conformità al canone 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il
parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido
strumento per l’amministrazione della Parrocchia.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici
spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del Canone 532.

Art. 7 Riunioni del Consiglio
Il C.P.A.E. si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga
opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre
persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni
che ritiene opportuno fare.

Art. 8 Vacanza dei seggi del Consiglio
Nei casi di morte, di dimissione (si intende dimissionario anche il consigliere che manchi a tre
sedute consecutive senza giustificazione), di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri
del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, il Parroco provvede entro quindici giorni a
designare i sostituti con le modalità di cui all’art. 3.
I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso
e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 Esercizio
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di
ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo (e quello
preventivo per l’anno successivo), debitamente approvato/i dai membri del Consiglio, saranno
sottoposti dal Parroco al Vescovo, tramite l’Ufficio Amministrativo Diocesano, per la verifica e
l’approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (cfr. can. 1287 § 1).

Art. 10 Informazioni alla comunità parrocchiale
Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità parrocchiale
il rendiconto sulla utilizzazione delle rendite dei beni parrocchiali e delle offerte ricevute dai fedeli
(cfr. can. 1287 § 2) e propone anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie
per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento degli Operatori pastorali della
parrocchia.

Art. 11 Validità delle sedute e verbali

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei
Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del
Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva e
conservati nell’Ufficio o Archivio parrocchiale, e sono soggetti alla visita canonica a norma del
Codice di Diritto Canonico (cfr. canoni 555 § 4; 1276 e 1287).

Art. 12 Depositi vari

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito di proprietà della
Parrocchia devono essere sempre e solamente intestati a: “Parrocchia di ... rappresentata dal Parroco
pro tempore N. N. ...”.
I capitali di operazioni riguardanti il patrimonio della Parrocchia devono essere depositati presso
l’Ufficio Amministrativo Diocesano, che ne curerà la custodia e l’amministrazione.

Art. 13 Rinvio alle norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto/regolamento, si applicheranno le norme del
Diritto Canonico, del Diritto particolare e del Diritto Civile.

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