Statuto
STATUTO
ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
"CIRCOLO A.C.L.I. Villa Mainardi"
Art. 1 - DENOMINAZIONE
1.1. E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata:
”CIRCOLO A.C.L.I. Villa Mainardi”, di seguito indicata
come Associazione.
1.2. L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti
degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza
scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in
modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
1.3. L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento
interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati.
1.4. L’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità,
aderisce alle A.C.L.I., Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani – iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente -
ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità ed il relativo
processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni
a carattere nazionale strutturate su vari livelli di
organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la
cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta
dalla L. 383/2000.
1.5. L’Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni
previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari
delle A.C.L.I. è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. medesime
e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera
e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito
Decreto 8 agosto 1947.
1.6. In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi delle
A.C.L.I. l’Associazione accetta espressamente ed integralmente
l’apposito Regolamento emanato dai competenti Organi
delle A.C.L.I. impegnandosi al suo pieno rispetto.
1.7. L’Associazione come regolamentata nel presente Statuto
si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative
e regolamentari in materia.
Art. 2 - SEDE
2.1. L’Associazione ha sede in Cordovado, in Piazza Cecchini
n.29 in locali concessi in comodato gratuito c/o la Villa Omonima
di proprietà della Parrocchia “S.Andrea Apostolo” di
Cordovado.
2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica
statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
2.3. E’ data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale,
ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea
dei soci.
2.4. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente
qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici
Albi o Registri nei quali è iscritta.
Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ
3.1. L’associazione, unitamente alle A.C.L.I., di cui condivide
espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio
Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione
per la promozione dei lavoratori e opera per una società in
cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo
integrale di ogni persona.
3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione si
impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza
comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari,
ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana,
di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare
alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio
provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I. se istituita.
3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati
l’Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità
di promuovere e gestire come espressione di partecipazione
solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative,
assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.
3.4. In tale ottica l’Associazione rivolge particolare attenzione
ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un
ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi,
anche al fine di determinare le condizioni di una più
ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più
alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle
finalità proprie delle A.C.L.I.
Art. 4 – ATTIVITÀ
4.1. L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche
e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento
degli scopi di cui all’art. 3 che precede.
4.2 A tale fine, in particolare, l’Associazione può attuare
tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture pro-
prie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste
convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
L’Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell’osservanza
ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e
fiscali vigenti:
??somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia e organizzare
viaggi e soggiorni turistici;
??organizzare attività formative e motorio -sportive;
??effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
??esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di
lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni
anche a premi) nell’osservanza delle normative
amministrative e fiscali vigenti;
4.4. Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione
si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e
gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche
ricorrendo ai propri associati. E’ riconosciuta la possibilità di
riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata.
Art. 5 - SOCI
5.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i
lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che
si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole
dettate dal presente dallo Statuto delle A.C.L.I. e dai relativi
Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L’Associazione
garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela
dei diritti inviolabili della persona.
5.2. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità
alla vita associativa.
5.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i
soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
5.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale,
non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
6.1. I soci hanno il diritto:
di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni
promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le
strutture dell’Associazione medesima;
di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se
maggiorenni;
di esprimere il proprio voto per l’approvazione del rendiconto
economico finanziario e per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;
6.2. I soci sono tenuti:
all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte
dagli Organi sociali, dell’eventuale Regolamento interno,
nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. a cui l’Associazione
è affiliata,
a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell’art. 3 che precede
nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
al pagamento nei termini della quota o contributo associativo
annuale.
6.3. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
6.4. E’ espressamente consentito la fruizione e la partecipazione
alle attività, alle strutture ed ai servizi dell’Associazione
da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate
alle ACLI purché in possesso di regolare tessera ACLI.
6.5. Anche ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, atteso
che l’iscrizione alla presente Associazione comporta l’iscrizione
alle A.C.L.I., i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti
dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..
Art. 7 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata
alla Presidenza dell’Associazione secondo le modalità stabilite,
indicando le motivazioni dell’adesione e le disponibilità
di impegno.
7.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno
del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli
Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto
all’eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai
Regolamenti delle ACLI.
7.3. Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti
l’esame della domanda e l’iscrizione del socio all’Associazione
si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 16 del presente
Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Regolamenti
delle A.C.L.I..
7.4. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio
solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la
potestà genitoriale.
Art. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
8.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento
della quota o contributo associativa annuale, per espulsione
(considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento
dell’associazione, nonché per causa di morte.
8.2. Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità
del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli
appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate
dal vigente Statuto delle A.C.L.I. qui richiamato ai sensi
dell’art. 16 del presente Statuto.
8.3 La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica
decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
8.4. Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I.,
la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata
dall’Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza,
nei confronti del socio che:
a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione,
alle disposizioni delle dello Statuto e dei Regolamenti ACLI a cui
l’Associazione è affiliata.
b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
in qualunque modo arrechi danni, anche morali,
all'Associazione.
8.5. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione
scritta da inviare al Presidente.
8.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere
agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso
o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione,
degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati
in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando
gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti
oneri di carattere economico a carico dell’Associato in caso
di recesso.
8.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo
limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno
diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente.
Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, di
cui regola l’attività. E’ composta da tutti i soci dell’associazione
ed è retta dal principio del voto singolo di cui all’art. 2532 comma
2 del Codice Civile.
10.2 Partecipano all’Assemblea tutti gli associati in regola
con il pagamento della quota associativa annuale e che non
siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell’esercizio
del voto.
10.3 In relazione all’attività dell’Assemblea in generale, alle
sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum
costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità
di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione
ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente,
anche ai sensi del successivo art. 16 del presente Statuto, alle
specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle
A.C.L.I..
10.4. Viene espressamente convenuto che per le modifiche
statutarie le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è
valida se è presente almeno un terzo dei soci.
10.5. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico
e finanziario. In ogni caso L'Assemblea deve essere inoltre
convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
10.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale
redatto da un componente dell’Assemblea appositamente
nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale
presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale
dell’Assemblea e di trarne copia.
Art 11 – PRESIDENZA
11.1. La Presidenza è l’organo esecutivo ed amministrativo
ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11
componenti.
11.2. L’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina
il numero di componenti la Presidenza e procede alla
loro elezione.
11.3. La durata in carica dei componenti dell’organo è stabilita
dall’Assemblea all’atto della nomina. In ogni caso il mandato
non può superare i quattro anni.
11.4. In relazione all’attività della Presidenza in generale, alle
modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione,
alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di
un suo componente si rinvia espressamente, anche ai sensi
dell’art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni
dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..
Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, spetta alla Presidenza:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale
sulle attività dell'associazione;
redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico
finanziario per ogni anno sociale;
11.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le
relative delibere si considerano validamente assunte con il
voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di
voto.
11.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito;
è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle
spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.
11.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere
conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne
visione.
Art 12 – PRESIDENTE
12.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte a terzi e in giudizio.
12.2. Il Presidente, viene eletto dalla Presidenza con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di
voto.
12.3. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed
un Responsabile dell’Amministrazione.
12.4. In relazione all’attività del Presidente in generale, alle
modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri,
alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni
del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi
dell’art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni
dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..
Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE
13.1. L’associazione può trarre le risorse economiche per il
proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente
dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
13.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto
dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione,
con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali,
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi
della documentazione relativa alle erogazioni liberali se
finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito
imponibile.
Art 14 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
14.1. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si
chiude il 31 dicembre.
14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto
dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione
almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
14.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico
finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali
può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
14.4. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art 15 – SCIOGLIMENTO
15.1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento
dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre
quarti) dei soci aventi diritto di voto.
15.2. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più
liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio
sociale e la sua devoluzione.
15.3. In caso di scioglimento, i beni patrimoniale dell’Associazione
saranno devoluti alle attività sociali della Parrocchia
“S.Andrea Ap.” di Cordovado.
15.4. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’-
Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n.662
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 - NORME FINALI
16.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal
presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei
Vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. da considerare, a
tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del
presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche
disposizioni normative – anche di carattere regionale - e
regolamentari in materia.
Atto registrato a Pordenone il 3 dicembre 2009
Al n. 5459 mod 3