Statuto
C.P.
Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo
Piazza al Tiglio, 1 33073 Cordovado PN
tel. 0434.68158
STATUTO
del
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (C.P.P.)
Art. 1
Costituzione
Nella Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, come organismo di comunione e di corresponsabilità, a servizio della comunità parrocchiale, per la crescita della Chiesa e la sua missione nel mondo.
È formato da cristiani che si impegnano a vivere l'adesione di fede a Gesù Cristo, ad ispirare le loro scelte al Vangelo e a partecipare alla vita ecclesiale.
Art. 2
Funzione
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha funzione consultiva. Le sue proposte devono essere frutto di un discernimento compiuto insieme, sotto la guida dello Spirito. E pertanto, specialmente se espresse a larga maggioranza, sono pastoralmente impegnative.
Art. 3
Compiti
I compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono:
a) conoscere e analizzare la realtà della Parrocchia e del territorio;
b) promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta l'azione pastorale della Parrocchia, in armonia con il piano pastorale diocesano e le indicazioni della Forania, tenendo conto dell'Unità Pastorale di appartenenza;
c) favorire la comunione di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali tra loro e con tutta la comunità;
d) indicare al Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia le esigenze pastorali che comportano un impegno economico.
Art. 4
Composizione
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da:
a) membri di diritto: il parroco, i vicari parrocchiali, i diaconi permanenti con un incarico pastorale a servizio della Parrocchia, un rappresentante per ciascuna comunità religiosa presente in Parrocchia;
b) membri eletti dalle associazioni e gruppi ecclesiali presenti in Parrocchia:
- rappresentante gruppo liturgico;
- rappresentante gruppo catechisti;
- direttore della Caritas parrocchiale;
- rappresentante Comitato Oratorio;
- delegato della Comunità Capi dell'AGESCI (Guado 1°);
- delegato del Circolo ACLI;
- delegato dei cori parrocchiali.
c) membri eletti dalla comunità: uomini e donne della comunità parrocchiale che abbiano i requisiti richiesti per questo ruolo.
n° tre nella fascia d'età 18-34 anni;
n° tre nella fascia d'età 35-49 anni;
n° tre nella fascia d'età oltre i 50 anni.
d) membri nominati dal parroco in numero di quattro;
I membri eletti e nominati decadono dal loro incarico rispettivo nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del C.P.P.. Il posto degli eletti decaduti viene assunto dal primo dei non eletti che abbia riportato voti nella stessa lista.
Art. 5
Elezione
Nell'elezione del Consiglio è coinvolta tutta la comunità parrocchiale. Possono eleggere ed essere eletti come membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i 18 anni e siano domiciliati in Parrocchia o operanti stabilmente in essa.
Le votazioni sono effettuate nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 6
Organi
Sono Organi del Consiglio:
a) il Presidente, che per diritto è il Parroco;
b) il Vicepresidente, eletto tra i membri laici del Consiglio;
c) il Segretario, eletto tra i membri laici del Consiglio. Ha il compito di curare quanto serve alla convocazione del Consiglio e di stendere il verbale delle riunioni del Consiglio;
d) il Consiglio di Presidenza, costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da altri membri eletti dal Consiglio al proprio interno in numero di due;
e) Commissioni di lavoro, che possono essere costituite in forma permanente o temporanea dal Consiglio in rapporto alle attività del Consiglio stesso.
Art. 7
Attività
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce 4 volte all'anno in seduta ordinaria e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità a giudizio del parroco o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Art. 8
Durata
La durata del Consiglio è determinata in 5 anni. Voce autorevole della Parrocchia, il Consiglio non decade con la cessazione del parroco dal suo ufficio. È sciolto, invece, all'inizio del ministero del nuovo parroco.
REGOLAMENTO
Art. 1
Commissione preparatoria
In vista della costituzione del C.P.P., viene formata una Commissione preparatoria composta dal parroco e da alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale uscente. La Commissione preparatoria cura la sensibilizzazione della comunità e predispone criteri e norme per la formazione del nuovo Consiglio, determinando anche il numero dei suoi componenti per elezione e per nomina.
In particolare:
- provvede a formare la lista dei candidati all'elezione, salvaguardando un'adeguata rappresentanza in relazione al sesso, all'età e alle diverse zone della Parrocchia;
- prepara la lista delle associazioni e gruppi ecclesiali che hanno il diritto di eleggere ognuna un proprio rappresentante al Consiglio;
- indica le procedure di votazione (vedi art. 2);
- garantisce la correttezza delle operazioni elettorali.
Ad elezione avvenuta i nomi dei componenti del Consiglio saranno comunicati alla conclusione delle Messe domenicali e mediante la forma scritta ritenuta più idonea per la loro proclamazione.
Art. 2
Procedure per le elezioni
a) Possono eleggere ed essere eletti tutti coloro che, battezzati e cresimati, hanno compiuto almeno 18 anni alla data delle elezioni e aderiscono con la loro presenza alla vita della comunità parrocchiale.
b) La Commissione preparatoria indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio, fissandone i tempi e le modalità e avendo prima verificato la disponibilità dei candidati.
c) Le elezioni si svolgono su una lista predisposta dei candidati distinti in tre fasce d'età: dai 18 ai 34 anni; dai 35 ai 49 anni; oltre i 50 anni. Ogni elettore può esprimere due preferenze per ogni fascia d'età. In ciascuna delle tre fascia d'età risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
d) Le associazioni e i gruppi ecclesiali designano autonomamente il proprio rappresentante in Consiglio Pastorale e notificano il nominativo al parroco.
e) Per ovviare al rischio di concentrazione di persone appartenenti allo stesso clan familiare si propone che in CPP non ci siano più di due persone legate da parentela di sangue o acquisita.
Art. 3
Seduta
La convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale e l'ordine del giorno della seduta saranno comunicati dal Presidente ai Consiglieri almeno con una settimana di anticipo.
La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
All'inizio di ogni seduta, dopo un momento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, si dà lettura del verbale della riunione precedente, per la necessaria approvazione.
I pareri del Consiglio sui punti all'ordine del giorno hanno carattere impegnativo qualora, messi ai voti, ottengano il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale individua i mezzi più adatti per comunicare puntualmente alla comunità gli argomenti trattati e le decisioni prese.
Art. 4
Commissioni
Le Commissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono costituite in forma permanente, cioè per la durata del Consiglio, o temporanea.
È compito del C.P.P. definire i contenuti e gli ambiti di competenza delle Commissioni. Queste hanno lo scopo di approfondire la conoscenza di particolari problemi e di presentare al Consiglio gli elementi utili per una valutazione e per una decisione in merito. Dette Commissioni possono assumere, con il consenso del Parroco, anche un ruolo operativo per determinate iniziative inerenti la loro competenza.
Art. 5
Rapporti con altri Consigli Pastorali e con la Forania
a) Il C.P.P. opera in sintonia con l'Assemblea generale della Forania, alla cui composizione concorre eleggendo due rappresentanti laici, poiché la parrocchia supera i duemila abitanti.
b) Il C.P.P. si adopera a trovare momenti e forme di collaborazione con i Consigli delle altre comunità parrocchiali del territorio, con particolare riferimento a quelle della propria Unità pastorale.
Aggiornamento aprile 2018